1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale della Parte contraente adita puo' autorizzare i propri funzionari a testimoniare in processi o procedure amministrative relative a infrazioni alla legislazione doganale, come esperti o testimoni, perseguite sul territorio della Parte contraente richiedente e a produrre oggetti, atti e altri documenti o copie conformi di quest'ultimi necessari al procedimento. Tali funzionari produrranno elementi di prova circa fatti da essi riscontrati nel corso del loro servizio. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso e in quale veste il funzionario deve comparire. 2. Il funzionario chiamato a comparire come testimone o esperto ha la facolta' di rifiutarsi di fornire elementi di prova, dichiarazioni o pareri se e' autorizzato o obbligato a farlo in virtu' della normativa del proprio Stato o della normativa della Parte contraente richiedente. 3. L'invito di funzionari doganali in veste di esperti e testimoni e' fatto in conformita' alla legislazione in vigore nello Stato della Parte contraente richiedente. 4. L'Amministrazione doganale della Parte contraente richiedente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie alla completa protezione della sicurezza personale dei funzionari doganali durante la loro permanenza sul proprio territorio e della segretezza della testimonianza.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art14 · fonte del testo

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