Il Governo assicura che siano tempestivamente messi a disposizione delle Camere, delle regioni e delle province autonome tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione ("libri verdi", "libri bianchi" e comunicazioni), le proposte legislative della Commissione, quali definite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea, e le proposte relative alle misure da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Nei termini previsti dalle norme comunitarie, le Camere formulano osservazioni ad adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

Testo vigente dal 6 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;209~approvazione-art3 · fonte del testo

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