• 1)Ogni tariffa registrata alle condizioni previste al paragrafo 1 dell'Articolo 4 puo' essere espressamente approvata dalle Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte. Una tariffa sara' ritenuta come approvata dalle Autorita' aeronautiche di una Parte se, entro trenta giorni dalla data di deposito, le Autorita' aeronautiche di detta Parte non abbiano notificato per iscritto alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte, ed all'impresa o alle imprese di trasporto aereo interessate, che esse erano contrarie alla tariffa proposta.
  • 2)Ogni tariffa registrata ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 4, e che e' conforme ai requisiti del sistema di zone di cui all'Articolo 4, sara' automaticamente approvata. Se le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte decidono che i requisiti previsti dal sistema di zone non sono soddisfatti, esse ne informeranno l'impresa o le imprese di trasporto richiedenti entro quattordici giorni a decorrere dalla data della registrazione.
  • 3)Solo le imprese di trasporto aereo di terza e quarta franchigia hanno la possibilita' di applicare tariffe guida. Le imprese di terza, quarta e quinta franchigia, che fanno servizio sulla medesima rotta di quella dell'impresa che applica la tariffa guida, saranno autorizzate a registrare tariffe pari, per livello e condizioni, alle tariffe approvate in base ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo; le tariffe in tal modo registrate saranno approvate. Esse non potranno entrare in vigore prima delle suddette corrispettive tariffe.
  • 4)Nell'approvare una tariffa, le Autorita' aeronautiche di una Parte possono annettere alla validita' di detta approvazione il termine che esse reputano opportuno. Detta tariffa rimane in vigore, a meno di essere ritirata dall'impresa o dalle imprese di trasporto aereo interessate, con il consenso delle Autorita' aeronautiche interessate, fino al debito termine di scadenza o fino alla approvazione di una nuova tariffa. Le autorita' aeronautiche hanno tuttavia la possibilita' di accordarsi per prorogare il termine originariamente stabilito. Ogni tariffa approvata senza che le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte abbiano fissato un termine di scadenza alla sua validita', rimane in vigore se nessuna nuova tariffa e' stata registrata e approvata, fino a che le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte non abbiano notificato il ritiro della loro approvazione, di loro iniziativa o a richiesta dell'impresa o delle imprese interessate.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~accordo-art5 · fonte del testo

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