per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti politico-economici la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito concedera' relativamente ai risarcimenti un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o persone giuridiche o agli investitori di qualsiasi Stato terzo. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;205~accordo-art4 · fonte del testo

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