A C C O R D O FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "Investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, a partire dal 1 gennaio 1989, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformita' delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

  • a)diritti di proprieta' su beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
  • b)azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonche' titoli pubblici in genere;
  • c)crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche', come definiti nel successivo punto 5. del presente Articolo, i redditi da investimento reinvestiti;
  • d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;
  • e)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato od effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a partire dal 1 gennaio 1989. 3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza. Ai fini del presente Accordo e per i casi di doppia cittadinanza italo-uruguaiana, ogni Parte Contraente applichera' agli investitori ed agli investimenti da essi effettuati nel suo territorio, la propria legislazione interna. Ogni Parte Contraente riconoscera' i benefici discendenti dal presente Accordo ai cittadini di cui al comma precedente, sempre che tali investitori abbiano residenza anagrafica o domicilio legale nel territorio dell'altra Parte Contraente al momento di effettuare l'investimento. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' costituita o riconosciuta nel territorio di una di esse a norma di legge, come Istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' e di giurisdizione.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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