• 1)La Repubblica federale di Germania rimborsera' annualmente alla Repubblica italiana le spese sostenute durante ogni anno civile per effetto dell'applicazione dell'articolo 4 paragrafo 1, sempreche' si tratti di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riconosciuti come tali in base alla legislazione italiana e tenendo conto del presente Accordo e di periodi considerati utili dalla anzidetta legislazione sempre tenendo conto del presente Accordo per il diritto a pensione, ed a condizione che il riconoscimento di detti periodi sia determinante per l'acquisizione del diritto stesso, ovvero concorra ad aumentare l'importo della prestazione. Qualora tali periodi siano necessari per l'acquisizione del diritto ad una prestazione italiana dovra' essere rimborsata la quota parte di pensione ivi comprese le maggiorazioni e le altre indennita', che corrisponde ai periodi riconosciuti. Il rimborso in base alle frasi 1 e 2 del presente paragrafo verra' effettuato solo nella misura in cui la prestazione sia conforme al certificato di cui all'articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili, per analogia, alle spese sostenute in base all'articolo 5 paragrafi 1, 2 e 3 del presente Accordo.
  • 2)Il saldo finale delle somme di cui al paragrafo 1 verra' determinato in misura forfettaria di comune accordo fra le due parti, al piu' tardi entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In tale occasione si potra' convenire il pagamento rateale dell'importo forfettario, da effettuarsi entro un determinato periodo.
  • 3)Su richiesta del Ministro federale per il lavoro e per l'ordinamento sociale, il Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissione interministeriale ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 4 del presente Accordo) disporranno l'invio della documentazione necessaria per il controllo delle somme da rimborsare in base al paragrafo 1.

Testo vigente dal 20 maggio 1977

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