• 1)Il presente Accordo, qualora non stabilisca diversamente, non costituisce alcun diritto alla corresponsione di prestazioni per periodi anteriori al 1 gennaio 1975.
  • 2)L'efficacia di precedenti decisioni non si oppone all'applicazione del presente Accordo.
  • 3)Per quanto riguarda i diritti costituiti in base al presente Accordo, i termini utili per la presentazione di domande, i termini di esclusione ed i termini di prescrizione, scaduti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, decorreranno nuovamente dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso per la durata di due anni, con effetto dal 1 gennaio 1975.
  • 4)Le prestazioni determinate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo potranno essere nuovamente definite, anche d'ufficio, in considerazione dell'Accordo stesso. Nei casi in cui da una nuova definizione, effettuata dietro relativa domanda oppure d'ufficio, dovessero risultare mancanti i presupposti per la concessione di prestazioni, oppure dovessero risultare diritti a prestazioni inferiori rispetto a quelle, concesse prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, si dovranno mantenere invariate le prestazioni fino ad allora concesse.

Testo vigente dal 20 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;204~art12 · fonte del testo

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