1. In caso di guerra o di altri pericoli pubblici che minacciano la vita della nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in conformita' con la parte I possono essere soggetti a limitazioni supplementari, rigorosamente nella misura in cui cio' sia richiesto dalla situazione, ed a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi della Parte derivanti dal diritto internazionale. 2. Il diritto ammesso dall'articolo 3.a che comporta doveri e responsabilita', puo' essere assoggettato a determinate formalita', condizioni, limitazioni o sanzioni previste dalla legge, che rappresentano in una societa' democratica provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, l'integrita' pubblica o la sicurezza pubblica, nonche' per la tutela dell'ordine e la prevenzione dei reati, la tutela della salute o della morale, la protezione della riputazione o dei diritti altrui, nonche' per impedire la divulgazione di informazioni riservate o garantire l'autorita' e l'imparzialita' del potere giudiziario. 3. Il diritto ammesso dall'articolo 3.b puo' essere oggetto solo delle limitazioni che, essendo previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in una societa' democratica ai fini della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, della difesa dell'ordine pubblico e della la prevenzione dei reati, nonche' della tutela della salute o della morale e della protezione dei diritti e delle liberta' altrui. 4. Ogni provvedimento adottato in attuazione del presente articolo deve essere notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informera' le altre Parti. Questa stessa procedura si applica anche quando tali misure vengono abrogate. 5. Nessuna disposizione della presente Convenzione sara' interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti che potrebbero essere riconosciuti in conformita' con le leggi di ogni Parte o in base ad ogni altro trattato di cui e' Parte.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;203~convenzione-art9 · fonte del testo

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