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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977
Legge 2 aprile 1980, n. 202
- Aggiornato al
- 31 maggio 1980
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL REGNO DI THAILANDIA PER EVITARE LE DOPPIE…
- Art. 2considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3di carattere generale 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato…
- Art. 7delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8marittima ed aerea 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti…
- Art. 9associate Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13di capitale 1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al…
- Art. 14indipendenti 1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per…
- Art. 15dipendenti 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 gli stipendi, i salari e…
- Art. 16a membri dei consigli di amministrazione La partecipazione agli utili, i gettoni di…
- Art. 17e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i…
- Art. 18Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19pubbliche 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da…
- Art. 20e insegnanti I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un…
- Art. 21ed apprendisti 1. Una persona fisica che e' o era residente di uno Stato contraente…
- Art. 22di una deduzione o di un credito 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata…
- Art. 23discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 24amichevole 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate…
- Art. 25di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 26nazionale piu' favorevole Se la legislazione presente o futura di ciascuno degli Stati…
- Art. 27diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i…
- Art. 28in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 29La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
