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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969
Legge 12 aprile 1973, n. 202
- Aggiornato al
- 17 maggio 1973
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli…
- Art. 2Allo scopo di assicurare la protezione delle zone e dei residui archeologici, ogni Parte…
- Art. 3Nell'intento di conservare agli scavi archeologici nei luoghi, nelle zone e nelle riserve…
- Art. 4Ogni Parte Contraente si impegna, allo scopo di facilitare lo studio e la diffusione…
- Art. 5Tenendo conto degli scopi scientifici, culturali ed educativi della presente Convenzione…
- Art. 6Ogni Parte Contraente si impegna a cooperare, nel modo piu' appropriato, affinche' la…
- Art. 7Allo scopo di assicurare l'applicazione del principio di cooperazione per la protezione…
- Art. 8Le misure previste dalla presente Convenzione non possono costituire una limitazione al…
- Art. 9Ogni Parte Contraente notifichera' a tempo debito al Segretario Generale del Consiglio…
- Art. 10La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa…
- Art. 11Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione: a) ogni Stato non membro del…
- Art. 12Ogni Stato firmatario, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di…
- Art. 13La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte…
- Art. 14Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del…
