[1]Accesso, soggiorno e uscita

[2]Senza pregiudizio per il diritto dell'Unione europea, lo Stato parte interessato adotta le misure necessarie per facilitare: a. l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, vale a dire i giudici, il Cancelliere, il personale dipendente dal Tribunale e il personale messo a disposizione dagli Stati parte, cosi' come dei loro familiari a carico, nel caso in cui le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale non sono cittadini ne' residenti permanenti di tale Stato parte; e b. l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di tutte le persone che sono convocate o citate a comparire davanti al Tribunale in veste ufficiale, vale a dire parti, rappresentanti delle parti, interpreti, testimoni ed esperti.

Testo vigente dal 23 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-12-04;201~allegato-art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari