Le Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologici e scientifici volti a promuovere intese specifiche tra universita', centri ed istituti di ricerca, imprese, societa', altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione. Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, l'assistenza ed i servizi necessari a favore dei ricercatori e dei docenti dell'altra parte contraente, indispensabili per l'attuazione delle attivita' di collaborazione previste dal presente Accordo.

Testo vigente dal 26 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-14;201~accordo-art3 · fonte del testo

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