[1]' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare

[2]1 - I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. 2 - In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione. 3 - Lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art11 · fonte del testo

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