I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati o resi validi da una Parte Contraente ed ancora in vigore, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente per l'esercizio delle rotte e dei servizi contemplati dal presente Accordo, a condizione che i requisiti richiesti per l'emissione o la convalida di tali certificati o licenze siano uguali o superiori ai livelli minimi che possono essere stabiliti in base alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale. Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art6 · fonte del testo

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