1. Previo esame caso per caso, ciascuna Parte contraente puo' concedere una garanzia assicurativa, nella misura in cui la sua legislazione lo prevede, ad investimenti effettuati dai suoi investitori sul territorio dell'altra Parte. 2. Se una delle Parti contraenti, in forza di una garanzia fornita per un investimento realizzato sul territorio dell'altra Parte, effettua dei pagamenti ad uno dei suoi investitori interessati, quest'ultima Parte riconosce che la prima Parte e' surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Tuttavia i diritti in tal modo ottenuti non devono eccedere quelli dell'investitore e la surroga lascia intatti tutti i diritti che quest'ultima Parte ha sull'investitore. Il trasferimento delle somme risultanti dalla suddetta surroga e' disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 4.

Testo vigente dal 12 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;20~accordo-art6 · fonte del testo

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