[1]Principi generali della cooperazione normativa

[2]1. Le parti cooperano con tutti i mezzi possibili per assicurare il graduale inserimento nella normativa dell'Ucraina dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea di cui all'allegato I del presente accordo, nonche' l'attuazione da parte dell'Ucraina di queste disposizioni tramite:

  • a)consultazioni periodiche, nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 29 («Comitato misto») del presente accordo per l'interpretazione degli atti dell'Unione europea elencati nell'allegato 1 del presente accordo in materia di sicurezza (safety e security) dei trasporti aerei, gestione del traffico aereo, tutela dell'ambiente, accesso al mercato e questioni accessorie, questioni sociali, protezione dei consumatori e altri settori disciplinati dal presente accordo;
  • b)fornitura di adeguata assistenza in aree specifiche individuate dalle parti;
  • c)consultazioni e scambio di informazioni sulla nuova legislazione ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo. 2. L'Ucraina adotta le misure necessarie per inserire nel proprio ordinamento giuridico e attuare i requisiti e le norme contenuti negli atti dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo in conformita' delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 33 e il relativo allegato III del presente accordo. 3. Le parti si scambiano reciprocamente informazioni in merito alle rispettive autorita' competenti in materia di sorveglianza della sicurezza, aeronavigabilita', rilascio di licenze ai vettori aerei, questioni aeroportuali, sicurezza (security) della navigazione, gestione del traffico aereo, indagini su incidenti e inconvenienti, l'istituzione di diritti aeroportuali e di navigazione aerea senza indugio tramite il comitato misto.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art5 · fonte del testo

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