[1]Gruppi di lavoro congiunti, Ufficiale di collegamento o rappresentante autorizzato

[2]1. Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo le autorita' competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalita' e per soddisfare nuove ulteriori esigenze operative, per periodi di tempo limitato, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, e con qualsiasi altro compito previsto dalla loro legislazione nazionale. 2. La cooperazione tra le autorita' competenti e' possibile mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza. L'invio di ufficiali di collegamento o di rappresentanti autorizzati non costituisce un obbligo reciproco.

Testo vigente dal 20 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197~accordo-art9 · fonte del testo

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