[1]Ambiti di Cooperazione

[2]1. Le autorita' competenti cooperano al fine di prevenire e contrastare la criminalita' in tutte le sue forme, in particolare nei seguenti settori: a. criminalita' organizzata transnazionale; b. reati contro la vita e la salute della persona; c. reati contro la proprieta'; d. produzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze analoghe o precursori; e. reati contro la liberta' sessuale e l'inviolabilita' sessuale della persona; f. tratta di esseri umani e immigrazione illegale; g. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali radioattivi e nucleari; h. criminalita' informatica; i. importazione, produzione, vendita e distribuzione di materiali pornografici nei casi in cui queste condotte costituiscono reato, compreso quelli contenenti pornografia infantile in particolare con l'utilizzo di Internet; j. reati economici; k. legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato; l. reati contro oggetti del patrimonio culturale; m. reati contro l'ambiente; n. reati di corruzione; o. reati contro la proprieta' intellettuale; p. reati collegati al possesso illegale di veicoli. 2. Al fine di prevenire la commissione, di reati le autorita' competenti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale. 3. Le autorita' competenti possono, di comune intesa, estendere l'ambito della cooperazione al contrasto di altri reati in relazione ai quali la legge degli Stati delle Parti prevede la responsabilita' penale. 4. Il presente Accordo non pregiudica le procedure in vigore nel settore dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria. 5. Le autorita' competenti possono inoltre concludere intese tecniche le cui disposizioni specificheranno la cooperazione tra le Parti in determinati settori della lotta contro la criminalita'.

Testo vigente dal 20 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197~accordo-art3 · fonte del testo

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