ARTICOLO XII ((1. Le due Parti manifestano l'interesse in un maggiore coordinamento delle attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in particolare nelle possibilita' offerte dalla legislazione italiana. 2. In questo senso cercheranno di:

  • a)elaborare programmi che permettano una selezione attenta e la canalizzazione di risorse finanziarie verso i settori fondamentali dell'economia e della societa' brasiliana e che potranno essere anche definiti con criteri di "graduazione" nella selezione delle iniziative;
  • b)effettuare verifiche periodiche della situazione della cooperazione in corso e della programmazione;
  • c)identificare iniziative concrete che saranno definite secondo i seguenti principi fondamentali:
  • I)il contributo italiano avra' una contropartita brasiliana nel finanziamento delle spese locali;
  • II)saranno privilegiate iniziative che permettano lo sviluppo e l'applicazione, in Brasile, di nuove tecnologie nel settore di beni servizi, tenendo in considerazione la necessita' di formazione e perfezionamento del personale di livello universitario e tecnico professionale;
  • III)saranno esaminate iniziative destinate al perfezionamento della produzione primaria, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse brasiliane e migliorare il potenziale di esportazione;
  • IV)saranno analizzate proposte che permettano di migliorare le condizioni sociali e sanitarie, con l'obiettivo di attenuare il problema della emarginazione urbana e rurale;
  • V)nella definizione ed esecuzione di progetti nell'ambito del presente Accordo, le Parti considereranno, con particolare attenzione, iniziative volte allo sviluppo sostenibile, in modo di favorire l'utilizzazione razionale delle risorse naturali e la protezione dell'ambiente contro i rischi che potranno essere loro causati;
  • VI)saranno studiate, in forma bilaterale o multilaterale, le possibilita' d'istituire meccanismi, forme di cofinanziamento ed azioni congiunte di cooperazione con terzi paesi in via di sviluppo, secondo l'interesse comune;
  • VII)qualora opportuno, e nelle forme concordate tra le due Parti, saranno utilizzati servizi di organizzazioni non governative.))

Testo vigente dal 20 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artxii · fonte del testo

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