In Sede Vacante, nell'anno nel quale si e' verificata la vacanza, o Stato della Citta' del Vaticano potra' anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi. In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Citta' del Vaticano potra' del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi. Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Citta' del Vaticano potra' altresi' coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nello articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.

Testo vigente dal 16 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;196~art6 · fonte del testo

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