[1]Protezione dei dati personali

[2]1. Le Parti convengono di impegnarsi in questo campo con l'obiettivo comune di migliorare il livello di protezione dei dati personali tenendo conto delle migliori prassi internazionali, come quelle contenute negli Orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990). 2. Nella cooperazione per la protezione dei dati personali puo' rientrare, fra l'altro, un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di consulenze nel rispetto delle leggi e regolamentazioni delle Parti.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art33 · fonte del testo

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