Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri accordi negoziati a livello multilaterale e degli obblighi internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 3. Le Parti convengono di collaborare e di prendere misure onde rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa applicabili a entrambe, anche mediante la condivisione di informazioni, competenze ed esperienze. 4. Le Parti convengono di collaborare per contribuire a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prendendo le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti. 5. Le Parti convengono di collaborare per instaurare controlli efficaci delle esportazioni a livello nazionale, onde prevenire la proliferazione mediante un controllo delle esportazioni e del transito di beni connessi alle armi di distruzione di massa, compreso il controllo dell'uso finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso, istituendo sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 6. Le Parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art3 · fonte del testo

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