[1]Cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare

[2]1. Supporto alla iniziative commerciali Le Parti, allo scopo di semplificare il controllo relativo ai prodotti militari ed alle procedure inerenti il controllo e le attivita' connesse, concordano di dare supporto alle iniziative commerciali correlate al citato settore e ad ogni altra area di reciproco interesse. 2. Modalita' Le attivita' nel settore dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la Difesa potranno avvenire secondo le seguenti modalita':

  • 1)ricerca scientifica, test e progettazione;
  • 2)scambio di esperienze in campo tecnico;
  • 3)produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalle Parti;
  • 4)approvvigionamento di materiali militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione ordinati da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali concernenti l'importazione e l'esportazione di prodotti ad uso militare;
  • 5)supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di prodotti ad uso militare. Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dal presente Accordo, in conformita' con le leggi nazionali e gli Accordi internazionali sottoscritti dalle Parti. 3. Impegni Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per favorire la realizzazione, da parte delle industrie e/o organizzazioni interessate, delle attivita' previste dal presente Accordo e dai contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.

Testo vigente dal 20 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;191~accordo-art6 · fonte del testo

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