ALLEGATO TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI SICUREZZA DELL'UEO Le Alte Parti Contraenti, di seguito designate "le Parti", del Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948 e successivamente modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954 nonche' dagli altri Protocolli ed Annessi che fanno parte integrante di questo documento, di seguito denominato "il Trattato". - in considerazione delle decisioni adottate dalle Alte Parti contraenti del Trattato istitutivo dell'Unione Europea per quanto concerne l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la Dichiarazione relativa all'Unione dell'Europa occidentale; - affermando che le consultazioni politiche, la collaborazione tecnica o industriale, un'efficace cooperazione e pianificazione operativa nel quadro di missioni a carattere umanitario, di attivita' di mantenimento della pace e di operazioni di gestione delle situazioni di crisi facilitano la realizzazione degli obiettivi del Trattato e della summenzionata Dichiarazione; - considerando che le attivita' basate sulla realizzazione di questi obiettivi necessitano di uno scambio di informazioni e di materiale classificato tra le Parti; - consapevoli della necessita' di una revisione della Risoluzione relativa alla sicurezza, dell'Unione dell'Europa occidentale, adottata dal Consiglio dell'UEO nel documento E(90) 53, del 21 maggio 1990; - agenti a loro nome ed a nome dell'Unione dell'Europa occidentale; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti

  • 1)vigilano sulla protezione e sulla salvaguardia delle informazioni e del materiale classificato delle altre Parti;
  • 2)adottano la classificazione di sicurezza stabilita da una Parte per le informazioni ed il materiale da essa promulgati, e fanno tutto il possibile per assicurare la protezione di tali informazioni e materiale;
  • 3)si astengono da utilizzare tali informazioni e materiale per fini diversi da quelli previsti dal Trattato o per le decisioni e risoluzioni inerenti ad esso;
  • 4)si astengono dal comunicare tali informazioni e materiale a Parti terze senza l'accordo dell'autorita' di origine.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;190~accordo-art1 · fonte del testo

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