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Tributario
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione
Legge 10 febbraio 2005, n. 19
- Aggiornato al
- 28 febbraio 2005
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1Allegato Traduzione non ufficiale CONVENZIONE CONCERNENTE LA RECIPROCA ASSISTENZA…
- Art. 2in oggetto 1. La presente Convenzione si applica: a. alle seguenti imposte: i. imposte…
- Art. 31 Ai fini della presente Convenzione e salvo se il contesto esige una diversa…
- Art. 4generale 1. Le Parti si scambiano in particolare, come previsto nella presente Sezione…
- Art. 5: d'informazioni su richiesta 1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto…
- Art. 6automatico d'informazioni Per talune categorie di casi e secondo procedure che…
- Art. 7spontaneo di informazioni 1. Una Parte comunica, senza richiesta preliminare, ad un'altra…
- Art. 8fiscali contestuali 1. Su richiesta di una parte tra di loro, due o piu' Parti si…
- Art. 9fiscali all'estero 1. Su richiesta dell'autorita' competente dello Stato richiedente…
- Art. 10contraddittorie Se una Parte riceve da un'altra Parte informazioni sulla situazione…
- Art. 11di crediti fiscali 1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto procede…
- Art. 12conservatorie Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto prende…
- Art. 13di accompagnamento della domanda 1. La domanda di assistenza amministrativa, presentata…
- Art. 14Le questioni relative al termine oltre il quale il credito fiscale non puo' essere…
- Art. 15Il credito fiscale per il cui recupero viene concessa l'assistenza, non gode nello Stato…
- Art. 16di pagamento Se la sua legislazione o prassi amministrativa lo consente in circostanze…
- Art. 17di documenti 1. Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al…
- Art. 18che lo Stato richiedente deve fornire 1. La domanda di assistenza precisa, come…
- Art. 19' di declinare una domanda Lo Stato richiesto non e' tenuto a dar seguito ad una domanda…
- Art. 20dato alla domanda di assistenza 1. Se viene dato seguito alla domanda di assistenza, lo…
- Art. 21Protezione delle persone e limiti dell'obbligo di assistenza 1. Nessuna norma della…
- Art. 22Le informazioni ottenute da una Parte in applicazione della presente Convenzione devono…
- Art. 23Le azioni legali relative a misure adottate in forza della presente Convenzione dallo…
- Art. 24della Convenzione 1. Le Parti comunicano tra di loro ai fini dell'attuazione della…
- Art. 25Le domande di assistenza, nonche' le risposte, sono redatte in una delle lingue ufficiali…
- Art. 26Salvo se le Parti interessate convengono diversamente per via bilaterale: a. le spese…
- Art. 27accordi ed intese internazionali 1. Le possibilita' di assistenza previste dalla presente…
- Art. 28ed entrata in vigore della Convenzione 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma…
- Art. 29territoriale della Convenzione 1. Al momento della firma o del deposito del suo strumento…
- Art. 30Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento…
- Art. 31Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando…
- Art. 32e loro funzioni Il Depositario presso il quale sara' compiuto un atto, una notifica o una…
