ed assistenza 1 In caso d'incidente il conduttore prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo. 2 Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinche' possano essere stabilite la sua identita', le caratteristiche del suo natante e la natura del suo coinvolgimento nell'incidente. E' considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all'incidente stesso. 3 Il conduttore e' tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o ai natanti in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza del proprio natante. In caso di bisogno egli chiede l'aiuto di terzi. 4 Se vi sono feriti, morti o dispersi occorre avvertire immediatamente la polizia. 5 Il responsabile di un danno, in assenza del danneggiato, deve avvisare l'interessato al piu' presto possibile.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~art12 · fonte del testo

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