1. Ciascun Membro, puo', in un primo tempo, limitare il campo di applicazione delle statistiche di cui all'articolo o agli articoli della Parte II, per i quali esso ha accettato gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a talune categorie di lavoratori, taluni settori dell'economia, taluni rami dell'attivita' economica, o talune regioni geografiche. 2. Ciascun Membro il quale limiti il campo di applicazione delle sue statistiche, in applicazione del paragrafo 1 di cui sopra, deve indicare, nel primo rapporto sull'applicazione della Convenzione, che presentera' in virtu' dell'articolo 22 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'articolo o gli articoli della parte II cui si applica la suddetta limitazione, precisando la natura e le ragioni di detta limitazione della sua applicazione; nei suoi successivi rapporti esso dovra' esporre i progressi che sono stati realizzati, o che si propone di realizzare al fine di includere altre categorie di lavoratori, settori dell'economia, rami dell'attivita' economica e regioni geografiche. 3. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro puo', ogni anno, in una dichiarazione comunicata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro nel mese successivo alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, apporre ulteriori limitazioni di natura tecnica al campo di applicazione delle statistiche di cui all'articolo o agli articoli della Parte II per i quali ha accettato gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Le suddette dichiarazioni avranno effetto un anno dopo la loro registrazione. Ogni Membro il quale inserisca tali limitazioni, dovra' fornire, nei suoi rapporti sull'applicazione della Convenzione, che presentera' ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, i dettagli di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;189~convenzioni-art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari