[1]per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione

[2]1. Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine: - l'Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunita', dall'altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra parte previo espletamento delle necessarie procedure di identificazione; - l'Algeria e gli Stati membri della Comunita' forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'. 2. Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l'immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All'occorrenza, le parti definiscono le modalita' pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc. 3. Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, compresa l'individuazione dei documenti falsi.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art84 · fonte del testo

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