1. L'ospedale comunica al Ministero della sanita', entro trenta giorni dall'approvazione del presente accordo, i servizi e le divisioni con il relativo numero dei posti letto, ivi compresi quelli per l'assistenza diurna, la pianta organica in atto, nonche' l'elenco nominativo dei dipendenti in servizio con l'indicazione delle rispettive qualifiche con riferimento alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il Ministero della sanita' verifica la sussistenza degli elementi di cui al comma 1. Ogni variazione delle divisioni e dei servizi e' preventivamente concordata con il Ministero della sanita', sentita la regione interessata, al fine di assicurare il rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale. 3. L'ordinamento dei servizi e il regolamento del personale sono adeguati, nel rispetto della natura dell'ente e per la parte compatibile, ai principi della disciplina dei servizi e del personale delle istituzioni ospedaliere riconosciute istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ed a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. 4. Nulla e' innovato alla vigente disciplina normativa che regola il riconoscimento di titoli e servizi acquisiti dal personale.

Testo vigente dal 23 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-18;187~accordo-art3 · fonte del testo

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