[1]Campi della collaborazione

[2]La cooperazione fra le Parti includera', ma non sara' limitata, ai seguenti campi: a. politica di sicurezza e difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. conoscenze ed esperienze acquisite a seguito delle operazioni internazionali di mantenimento della pace; d. formazione, istruzioni, ed addestramento in campo militare; e. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attivita' militari; f. sanita' militare; g. storia militare; h. sport militare; i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art3 · fonte del testo

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