[1]concernenti l'esecuzione

[2]Lo Stato Ricevente fornira' informazioni allo Stato Trasferente:

  • a)quando l'esecuzione della pena e' stata completata;
  • b)se la persona condannata evade prima della fine della pena. In tal caso, lo Stato Ricevente prendera' provvedimenti per effettuare il suo arresto ed assicurarsi che sconti il restante della pena e che sia ritenuto responsabile anche di evasione in conformita' alle leggi dello Stato Ricevente.
  • c)se lo Stato Trasferente richiede un rapporto speciale.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183~accordo-art13 · fonte del testo

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