ed obblighi dei marittimi nei porti di scalo 1. I membri di equipaggio, cittadini della Parte Contraente, titolari dei documenti d'identita' di cui all'articolo 6, sono autorizzati a scendere a terra se muniti di visto di ingresso. Qualora ne risultino sprovvisti, l'Autorita' di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascera' visti o altra autorizzazione di ingresso il prima possibile, a condizione che detti marittimi siano iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave. 2. Nelle questioni disciplinate dal presente articolo, la Parte italiana, in virtu' della sua appartenenza all'Unione Europea, assicurera' sempre il rispetto del Regolamento (CE) 415/2003 del Consiglio dell'Unione Europea in data 27 febbraio 2003, concernente il rilascio di visti in frontiera, inclusi quelli concessi ai marittimi in transito. Il principio di reciprocita' sara' applicato per quanto riguarda il trattamento dei marittimi nei porti di entrambe le Parti Contraenti. 3. I membri di equipaggio, cittadini di altri Paesi terzi, titolari dei citati documenti d'identita', sono altresi' autorizzati a scendere a terra. In tal caso, detti stranieri devono essere muniti di visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione previsti per lo Stato di appartenenza. Qualora i predetti stranieri risultino sprovvisti di tale visto, l'Autorita' di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascera' visti o altra autorizzazione di ingresso, a condizione che i marittimi interessati siano iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave. 4. I marittimi sopra menzionati possono soggiornare ovvero transitare, nel rispetto della legislazione vigente, nel territorio della Parte Contraente ove ha sede il porto.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art7 · fonte del testo

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