Indice per libri, titoli e capi
Tributario
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000
Legge 10 febbraio 2005, n. 18
- Aggiornato al
- 24 febbraio 2005
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di…
- Art. 9ASSOCIATE 1. Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13PER SERVIZI TECNICI 1. I compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente…
- Art. 14DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la…
- Art. 15INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae…
- Art. 16SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 17; 19, 20 e 21 i salari, gli…
- Art. 17E GETTONI DI PRESENZA I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe…
- Art. 18E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un…
- Art. 19Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre…
- Art. 20PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 21E INSEGNANTI Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un…
- Art. 22Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 23REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne…
- Art. 24DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in…
- Art. 25DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 26AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 27DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 28DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 29Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate…
- Art. 30IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 31La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
