[1]Articolo XVIII PERIODO SUCCESSIVO ALL'ESTINZIONE DELLA FACOLTA' DI CONCEDERE PRESTITI

[2]Durante il periodo compreso tra l'estinzione della facolta' di concedere prestiti, di cui alla sezione 1 dell'articolo V, e la liquidazione del Fondo, restano in vigore tutte le disposizioni del presente Accordo necessarie per far fronte agli obblighi del Fondo e ai debiti dello stesso contratti prima della estinzione della facolta' di concedere prestiti. Il Comitato di direzione puo' decidere all'unanimita' che durante il suddetto periodo nessuna delle altre disposizioni del presente Accordo venga applicata.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artxviii · fonte del testo

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