1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti, attraverso i canali diplomatici. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte per la risoluzione, a richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un tribunale arbitrale internazionale costituito ad hoc. 3. Il tribunale arbitrale internazionale ad hoc di cui sopra verra' costituito nel modo seguente: il tribunale arbitrale e' composto da tre arbitri. Ognuna delle Parti Contraenti nominera' un arbitro; i due arbitri proporranno di comune accordo il terzo arbitro che sara' un cittadino di uno Stato Terzo avente relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti ed il terzo arbitro sara' nominato Presidente del tribunale dalle due Parti Contraenti. 4. Se la nomina dei membri del tribunale arbitrale non viene effettuata entro sei mesi dalla data di richiesta dell'arbitrato, ciascuna Parte Contraente puo', in mancanza di altri accordi, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare le nomine necessaria entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione per altre ragioni, tale compito verra' affidato al Vice Presidente della Corte o al membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure. Il tribunale arbitrale prendera' la sua decisione a maggioranza di voti. Tale lodo sara' inappellabile e vincolante per le Parti Contraenti. 6. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio rappresentante nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;178~accordo-art10 · fonte del testo

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