1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilita':

  • a)Rendono l'insegnamento primario abbligatorio e gratuito per tutti;
  • b)Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come.. la gratuita dell'insegnamento e' l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessita';
  • c)Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacita' di ognuno;
  • d)Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
  • e)adottano misure per promouovere la regolarita' della frequenza scolastica e la diminuizione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinche' la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignita' del fanciullo in quanto essere umano ed in conformita' con la presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessita' dei paesi in via di sviluppo.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art28 · fonte del testo

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