1. In conformita' con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sara considerata con uno spirito positivo, con umanita' e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinche' la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro fami liari. 2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo le circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformita con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese puo' essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche, o dei diritti e delle liberta' di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art10 · fonte del testo

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