[1]Registri

[2]§ 1 Sotto la responsabilita' dell'Organizzazione e nella forma di banca dati elettronica, e' allestito e aggiornato un registro contenente informazioni sui veicoli ferroviari per i quali e' stato rilasciato un certificato di esercizio e sui tipi di costruzione per i quali e' stato concesso un certificato del tipo di costruzione. Il registro comprende i veicoli ferroviari ammessi secondo l'articolo 19; puo' includere veicoli ferroviari ammessi solo alla circolazione nel traffico nazionale. § 2 La banca dati comprende anche un registro contenente informazioni sulle autorita' competenti e gli organismi ai quali e' stata trasferita la competenza in conformita' all'articolo 5, nonche' sui controllori accreditati/riconosciuti secondo l'articolo 15 paragrafo 2. § 3 La Commissione di esperti tecnici puo' decidere di inserire nella banca dati altre informazioni da utilizzare nell'esercizio ferroviario, come ad esempio dati su dichiarazioni, ispezioni e manutenzione dei veicoli ammessi (compresa la successiva ispezione prevista) e dati su incidenti e incidenti tecnici nonche' su registri riguardanti la codificazione di veicoli, siti, imprese di trasporto ferroviario, detentori, gestori d'infrastruttura, officine, costruttori e organismi incaricati della manutenzione (ECM). § 4 La Commissione di esperti tecnici definisce l'architettura tecnico-funzionale della banca dati nonche' le informazioni necessarie, la data e le modalita' di fornitura dei dati, la natura dei diritti di accesso e altre disposizioni amministrative e organizzative, comprese quelle riguardanti la struttura della banca dati da utilizzare. Al Segretario generale sono sempre notificati senza indugio il cambiamento di detentore, il cambiamento di ECM, i collocamenti fuori servizio, le immobilizzazioni ufficiali, la sospensione o il ritiro di certificati, le dichiarazioni o gli altri resoconti e i cambiamenti concernenti i veicoli, in deroga al tipo di costruzione ammesso. § 5 Nell'applicazione del presente articolo, la Commissione di esperti tecnici prende in considerazione i registri allestiti dagli Stati parti e dalle organizzazioni regionali in modo da evitare oneri eccessivi per le parti interessate, quali le organizzazioni regionali, gli Stati parti, le autorita' competenti e l'industria. Allo scopo di ridurre al minimo anche i costi dell'Organizzazione e di ottenere sistemi di registri coerenti, tutte le parti interessate coordinano con l'Organizzazione i loro piani e lo sviluppo dei registri che rientrano nel campo di applicazione delle presenti Regole uniformi. § 6 Le informazioni registrate nella banca dati sono considerate, fino a prova del contrario, come dimostrazione dell'ammissione tecnica di un veicolo ferroviario. § 7 La Commissione di esperti tecnici puo' decidere che le spese di allestimento e funzionamento della banca dati siano sostenute, in tutto o in parte, dagli utenti; mentre la fornitura e la modifica dei dati sono gratuite, la loro consultazione puo' essere sottoposta all'obbligo del pagamento di una tassa.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-l-ammissione-tecnica-di-material-art13 · fonte del testo

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