[1]Responsabilita' del gestore

[2]§ 1 Il gestore e' responsabile:

  • a)dei danni fisici (morte, ferimento o ogni altro pregiudizio all'integrita' fisica o psichica);
  • b)dei danni materiali (distruzione o avaria di beni mobili e immobili);
  • c)dei danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM; causati al trasportatore o ai suoi ausiliari durante l'utilizzazione dell'infrastruttura e aventi la loro origine nell'infrastruttura. § 2 Il gestore e' sollevato da questa responsabilita':
  • a)in caso di danni fisici e di danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIV: 1. se l'evento lesivo e' stato causato da circostanze esterne alla gestione che il gestore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte, 2. nella misura in cui l'evento lesivo sia dovuto a un errore della persona che ha subito il danno, 3. quando l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi che il gestore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte;
  • b)in caso di danni materiali e di danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIM, se il danno e' causato da colpa del trasportatore o da un ordine del trasportatore non imputabile al gestore, o in ragione di circostanze che il gestore non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte. § 3 Se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi e se, malgrado cio', il gestore non e' interamente sollevato della sua responsabilita' secondo il paragrafo 2 lettera a), egli ne risponde nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio per una sua eventuale azione di regresso contro terzi. § 4 Le parti del contratto possono convenire se e in che misura il gestore e' responsabile dei danni causati al trasportatore da ritardo o da perturbazione nell'esercizio.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-utilizzazione-de-art8 · fonte del testo

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