[1]Processo verbale di accertamento

[2]§1 Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria, o l'avente diritto ne denuncia l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio, se possibile in presenza dell' avente diritto, un processo verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, la sua massa e, per quanto possibile, l'entita' del danno, la sua causa e il momento in cui e' avvenuto. §2 Una copia del processo verbale di accertamento deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. §3 Se l'avente diritto non accetta le constatazioni del processo verbale, puo' chiedere che lo stato e la massa della merce, nonche' la causa e l'ammontare del danno siano accertati da un esperto nominato dalle parti nel contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura e' soggetta alle leggi ed alle disposizioni dello Stato dove l'accertamento ha luogo.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-trasporto-delle--art42 · fonte del testo

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