[1]Definizioni

[2]Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:

  • a)«impresa di trasporto ferroviario » indica qualsiasi impresa a statuto privato o pubblico autorizzata a trasportare persone o merci e che fornisce la trazione;
  • b)« veicolo » indica qualsiasi veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari, non munito di mezzo di trazione;
  • c)« detentore » indica colui che gestisce dal punto di vista economico, in modo durevole, un veicolo in quanto mezzo di trasporto, a prescindere se ne e' proprietario o se ha diritto di disporne;
  • d)« stazione di residenza » indica il luogo iscritto sul veicolo e al quale il veicolo puo' o deve essere rinviato in conformita' alle condizioni del contratto di utilizzazione.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-i-contratti-d-utilizzazione-di-v-art2 · fonte del testo

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