Art. 3 (Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose)
[1]Restrizioni
[2]Ogni Stato contraente il RID mantiene il diritto di disciplinare o di proibire il trasporto internazionale delle merci pericolose sul suo territorio per ragioni diverse dalla sicurezza durante il trasporto.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
