Art. 5 (Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'organizzazione intergovernativa)
[1]Attivita' ufficiali
[2]Le attivita' ufficiali dell'Organizzazione oggetto del presente Protocollo sono le attivita' che rispondono agli scopi definiti all'articolo 2 della Convenzione.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
