[1]Adesione alla Convenzione

[2]§ 1 L'adesione alla Convenzione e' aperta a ciascuno Stato nel cui territorio e' in esercizio un'infrastruttura ferroviaria. § 2 Lo Stato che desidera aderire alla Convenzione ne fa domanda al depositario. Il depositario la comunica agli Stati membri. § 3 La domanda e' ammessa a pieno titolo tre mesi dopo la comunicazione di cui al § 2, salvo opposizione formulata presso il depositario da cinque Stati membri. Il depositario ne da' avviso senza indugio allo Stato richiedente nonche' agli Stati membri. L'adesione ha effetto il primo giorno del terzo mese successivo a tale avviso. § 4 In caso di opposizione di almeno cinque Stati membri nel termine previsto al § 3, la richiesta di adesione e' sottoposta all'Assemblea generale che decide al riguardo. § 5 Subordinatamente all'articolo 42, ogni adesione alla Convenzione riguarda esclusivamente la Convenzione nella sua versione in vigore nel momento in cui l'adesione ha effetto.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art37 · fonte del testo

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