[1]Competenza

[2]§ 1 Le liti fra Stati membri derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione, nonche' le liti fra Stati membri e l'Organizzazione, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunita', possono essere sottoposte, a richiesta di una delle parti, ad un Tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la composizione del Tribunale arbitrale e la procedura arbitrale. § 2 Le altre liti derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione e delle altre Convenzioni elaborate dall'Organizzazione in conformita' all'articolo 2, § 2, se non sono state risolte in via amichevole o sottoposte alla decisione dei tribunali ordinari, possono, mediante accordo fra le parti interessate, essere sottoposte ad un Tribunale arbitrale. Gli articoli da 29 a 32 si applicano per la composizione del tribunale arbitrale e per la procedura arbitrale. § 3 Ciascun Stato puo', quando presenta una richiesta di adesione alla Convenzione, riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte i §§ 1 e 2. § 4 Lo Stato che ha formulato una riserva una riserva in virtu' del § 3 puo' rinunciarvi in qualsiasi momento, informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art28 · fonte del testo

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