[1]Procedura di regresso

[2]§1 La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita una delle azioni di regresso ai sensi dell'articolo 62 non puo' essere contestata dal trasportatore contro il quale il regresso viene esercitato, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, e' stato posto in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notifica della citazione e per l'intervento. § 2 Il trasportatore che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i quali non sia venuto a transazione, per non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato. § 3 Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito. § 4 Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso, puo' investire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale, o la succursale, o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto. § 5 Quando l'azione deve essere intentata contro piu' trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso puo' scegliere fra le giurisdizioni competenti ai sensi del § 4 quella dinanzi alla quale presentera' la sua azione di regresso. § 6 Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art63 · fonte del testo

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