REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;174~art22 · fonte del testo

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