CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

  • a)per quanto concerne la Repubblica Italiana:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • 3)l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicare quali "imposta italiana")
  • b)per quanto concerne la Repubblica del Kazakhstan: le imposte sugli utili e sul reddito ai sensi delle seguenti leggi:
  • 1)il Decreto Presidenziale "Sulla Imposizione di Utili e Reddito delle Imprese",
  • 2)il Decreto Presidenziale "Sulla Imposizione del Reddito delle Persone Fisiche", ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicare quali "imposta Kazakha"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungeranno dopo la data della firma della Convenzione alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;174~art2 · fonte del testo

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