Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. All'articolo 162-ter del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis». La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 5 dicembre 2017

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 29039/2025

    3 novembre 2025

    In tema di onorari professionali, per valutare la validità della clausola di determinazione del compenso, non è sufficiente che essa sia lecita nel momento di conclusione della convenzione che ha disciplinato i compensi, ma è necessario e sufficiente che la liceità esista nel momento di conclusione del contratto di patrocinio, poiché da quest'ultimo sorge il diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta; pertanto, ove il contratto di patrocinio sia stato concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 13-bis l. n. 247 del 2012, va esclusa l'illiceità di tale clausola, ancorché essa riguardi compensi da liquidarsi in epoca successiva, in ragione della natura non interpretativa di tale disposizione e della conseguente impossibilità di sua applicazione retroattiva.

    Art. 1 · Art. 13-bis Legge professionale forense

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172~art1 · fonte del testo

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