[1]Principi Generali

[2]1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, puo' essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione affinche' sia eseguita la condanna inflittale con una sentenza definitiva. 3. Il presente Trattato e' applicabile a minori di eta' in trattamento speciale conformemente alle leggi dei due Stati. L'esecuzione di una misura privativa della liberta' che venga applicata al minore di eta' e' effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 12.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art2 · fonte del testo

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